STATUTO AIDOSP

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI e PATRIMONIO

ART. 1 – E’ costituita l’Associazione Italiana Dottori in Scienze Politiche denominata “AIDOSP” con sede ufficiale e legale presso l’abitazione del suo Presidente.

ART. 2 – L’AIDOSP ha carattere volontario, non ha fini di lucro e non è legata a partiti politici. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all’accettazione del presente Statuto.

ART. 3 – La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 4 – L’AIDOSP ha lo scopo di :

a. promuovere la figura del Dottore in Scienze Politiche al fine di determinare un idoneo inserimento professionale;

b. promuovere attività di carattere politico-culturale, politico-economico, politico-sociale al fine di sollecitare la partecipazione popolare, l’impegno civile e sociale dei cittadini democratici, senza distinzione di Partito;

c. promuovere lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l’aggiornamento culturale, nei settori della politica nazionale, internazionale, dell’economia, dei problemi sociali e del tempo libero al fine di coinvolgere persone, organismi e istituzioni, pubbliche e private, suscettibili di consentire il miglioramento della qualità della vita a tutti i consociati;

d. collaborare con la Scuola, l’Università e la Pubblica Amministrazione al fine di promuovere, organizzare, nonché partecipare a corsi di formazione, di perfezionamento e aggiornamento.

L’Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, enti, centri e categorie che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con gli scopi dell’AIDOSP.
A titolo esemplificativo e non tassativo l’AIDOSP svolgerà le seguenti attività:

– Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di films e documentari culturali o comunque di interesse per lo sviluppo sociale;

– Attività ricreative: teatro e trattenimento musicali sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni; trattenimenti per anziani, per bambini, ricreativi in genere;

– Attività associativa: incontri, manifestazioni fra soci in occasioni di festività ricorrenze od altro;

– Attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nelle scienze economiche e sociali, costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca;

– Attività editoriale: pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche.

L’AIDOSP potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

ART. 5 – Il patrimonio dell’AIDOSP è formato: dalle quote di iscrizione e dai contributi annuali dei Soci; da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere; da donazioni, sovvenzioni regolarmente accettate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 6 – Organi dell’Associazione sono:

a. l’Assemblea Generale;
b. il Consiglio di Amministrazione; il Presidente;
c. il Vicepresidente;
d. il Collegio Revisori dei Conti;
e. il Collegio dei Probiviri;
f. il Segretario;

ART. 7 – Sono Soci:

ORGANI e SOCI

tutti i laureati in Scienze Politiche di sentimenti e comportamento democratici; essi versano una quota di iscrizione all’atto della loro domanda di ammissione ed un’altra quota di associazione annuale; l’entità delle quote è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I soci che non presentano le loro dimissioni entro la fine dell’anno successivo. I soci saranno classificati in tre distinte categorie:

– Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’AIDOSP.

– Soci Benemeriti: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all’Associazione o per l’attività svolta a favore dell’Associazione stessa ne hanno sostenuto la sua valorizzazione.

– Soci Frequentatori e Sostenitori.

– Chiunque non soddisfi i requisiti per diventare socio può essere iscritto come simpatizzante o collaboratore con la stessa modalità.

ART. 8 – La qualità del Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, l’indegnità dal Consiglio dei Probiviri.

ASSEMBLEE

ART. 9 – L’Associazione nell’Assemblea ha il suo organo sovrano. Le Sedi Locali si riuniscono in Assemblee Locali con lo scopo di eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, individuare e trasmettere a questi le loro istanze, controllare l’operato per ogni altro scopo ritenuto opportuno. Ogni socio può far parte di una sola Sede Locale.

ART. 10 – I Soci possono essere convocati in Assemblea Generale dal Consiglio di Amministrazione o su domanda firmata da almeno un decimo dei soci. Ogni socio deve essere avvertito con congruo anticipo di un’Assemblea Generale tramite uno scritto che ne contenga l’ordine del giorno. L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente ed in suo impedimento dal Vicepresidente. Dalle riunioni della Assemblea Generale viene redatto un verbale firmato da chi la presiede.

ART. 11 – L’Assemblea Generale delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell’AIDOSP, sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e per quant’altro demandato per legge. L’Assemblea Generale ha anche la facoltà di rinnovare il Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di scioglimento, l’Assemblea Generale delibera affinché venga nominato uno o più liquidatori che curerà/cureranno, ove residuino attività patrimoniali nette, sulla devoluzione delle stesse.

ART. 12 – Hanno diritto ad intervenire alle Assemblee tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, non membri del Consiglio di Amministrazione, con un massimo di tre deleghe. La constatazione della regolarità delle deleghe e del diritto di intervento alle Assemblee spetta a chi le presiede.

AMMINISTRAZIONE

ART. 13 – L’AIDOSP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di membri che va da un minimo di tre ad un massimo pari al numero delle Associazioni Locali più il numero dei soci fondatori nella loro qualità di membri di diritto. I membri elettivi componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti da Assemblee Locali dei soci.

La qualità del Consigliere si perde per dimissioni, perdita della qualità di socio o elezione di un nuovo Consigliere da parte dell’Assemblea locale.
Se si rende vacante un posto nel Consiglio di Amministrazione, gli altri Consiglieri possono nominare un sostituto provvisorio in attesa di elezioni da parte dell’Assemblea locale.

ART. 14 – Il Consiglio di Amministrazione, in carica per un triennio, nomina nel suo interno le seguenti Cariche Sociali: un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.

ART. 15 – Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’AIDOSP; può assegnare incarichi retribuiti ed approva il Regolamento che disciplina l’attività AIDOSP integrando lo Statuto per quanto non specificato. L’osservanza dello Statuto e del regolamento è obbligatoria per tutti gli associati. Per quanto non stabilito si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.

ART. 16 – Il Consiglio di Amministrazione è considerato in riunione permanente tramite il mezzo di telecomunicazione più idoneo. Il Presidente o almeno due quinti dei Consiglieri possono chiedere che il Consiglio si riunisca fisicamente proponendo con congruo anticipo una data ed un luogo. IL Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in suo impedimento dal Vicepresidente, ed in impedimento di entrambi dal Segretario.

ART. 17 – Il Presidente, ed in suo impedimento il Vicepresidente rappresenta legalmente l’AIDOSP nei confronti di terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio di Amministrazione. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica da parte di questo alla prima occasione.

ART. 18 – L’Associazione si organizza perifericamente in Sedi Locali, idealmente in ogni città della Repubblica Italiana. Ogni sede locale può dotarsi di uno Statuto proprio, purché il Consiglio di Amministrazione lo ritenga compatibile con lo Statuto e gli indirizzi generali dell’AIDOSP. L’Associazione promuove la collaborazione con analoghe Associazioni italiane ed estere che abbiano le stesse finalità o anche parte di esse.

COLLEGI: REVISORI DEI CONTI E PROBIVIRI

ART. 19 – Il Consiglio di Amministrazione nomina un collegio dei Revisori formato da tre membri che durano in carica tre anni. I Revisori accertano che la contabilità sociale sia regolare, redigono una relazione sui bilanci annuali, possono controllare la consistenza della cassa e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione contabile.

ART. 20 – Il Consiglio di Amministrazione nomina un Collegio dei Probiviri formato da tre membri che durano in carica tre anni. I Probiviri dirimono le controversie fra associati o fra l’Associazione e gli associati che vengono loro sottoposte, giudicando ex bono et aequo senza formalità di procedura.

ART. 21 – Non si può fare parte contemporaneamente del Collegio Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.